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Statuto

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Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita con il nome di “Famiglia Romagnola” una Associazione fra Romagnoli a Roma con Sede legale presso la Sede di Rappresentanza della Regione Emilia-Romagna in Roma, situata in Via del Tritone 61 (CAP 00187).

Eventuali cambiamenti di sede non richiederanno modifiche dello Statuto.

L’Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Essa è apartitica e senza distinzione di fede politica e religiosa.

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione non ha finalità di lucro, persegue scopi di ricerca e di promozione sociale e culturale e si propone di svolgere attività di carattere sociale, culturale, assistenziale, educativo e ricreativo per:

        a. riunire e porsi come punto di riferimento per i Romagnoli a Roma; 

        b. mantenere vive le loro tradizioni; 

        c. valorizzare la Romagna sotto i diversi aspetti culturale, artistico, folcloristico, economico e turistico; 

        d. contribuire a fare meglio conoscere all’opinione pubblica fatti e gente di Romagna sostenendo sulla stampa
            e presso gli organi dirigenti della vita nazionale i fondamentali interessi della Romagna;
 

        e. promuovere presso gli Associati la miglior conoscenza degli aspetti e delle tradizioni romane, anche in
            connessione con i possibili richiami alla consonanza delle origini;
 

        f. partecipare alle iniziative di sviluppo della Capitale con l’apporto dei caratteri più genuini del temperamento
           e dell’operosità della gente di Romagna.
 

Art. 3 – ATTIVITA’

Per perseguire i propri fini statutari, la Famiglia Romagnola si farà promotrice di ogni iniziativa atta allo scopo, in particolare mediante l’organizzazione di conferenze, mostre, viaggi, spettacoli, incontri conviviali, manifestazioni di carattere culturale, attività giornalistiche e pubblicitarie, ecc., nonché con l’incoraggiamento e l’appoggio, nei limiti delle sue possibilità, di ogni iniziativa collettiva ed individuale che faccia perno sulla Romagna e sulla sua valorizzazione.

A ciascuna delle suddette attività potrà essere ammessa, quando sia il caso e senza che ne derivi alcuna finalità di lucro, anche la partecipazione di estranei all’Associazione, stabilendo rapporti di collaborazione con Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari, Istituti, Scuole, Università ed organismi di qualunque natura.

 Art. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Famiglia Romagnola è costituito da beni mobili e immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo da:

        a. quote annue associative di iscrizione; 

        b. elargizioni o contributi da parte di persone fisiche e di enti privati; 

        c. contributi dello Stato, di Istituzioni e di Enti pubblici e di organismi internazionali; 

        d. sponsorizzazioni ed altri proventi da organismi sia pubblici che privati. 

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i Soci, né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto o differito utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distrazione non siano imposte dalla legge.

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – SOCI ADERENTI

Possono far parte della Famiglia Romagnola, con la qualifica di Soci, soggetti privati e pubblici, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, associazioni, enti, che s’impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente Statuto.

I Soci della Famiglia Romagnola si distinguono in

        a. onorari, 

        b. ordinari, 

        c. sostenitori. 

Il numero degli aderenti è illimitato.

Art. 6 – SOCI ONORARI

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Enti e le persone particolarmente benemeriti della Romagna.

Essi fanno parte dell’Associazione senza obbligo di contribuzione.

Art. 7 – SOCI ORDINARI

I Soci ordinari sono i romagnoli per nascita, per discendenza o per lunga residenza, che facciano domanda di ammissione, presentati da un Socio ordinario. Sono ammesse in qualità di Soci, con le stesse modalità, anche persone originarie di altre regioni, amiche e simpatizzanti della Romagna, che condividano gli scopi dell’Associazione.

Sulle domande di ammissione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.

Art. 8 – SOCI SOSTENITORI

I Soci sostenitori sono coloro – persone, enti, associazioni - che assumono particolari oneri a garanzia dell’attività dell’Associazione.

Art. 9 – QUOTE ASSOCIATIVE

Tutti i Soci aderenti, eccetto quelli onorari, sono tenuti a concorrere al finanziamento delle attività dell’Associazione mediante il versamento delle rispettive quote associative, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

I famigliari dei Soci aderenti possono assumere la qualifica di Socio mediante il pagamento di una quota sociale ridotta.

Art. 10 – CRITERI DI ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per decesso.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

L’esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

       a. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, 

       b. persistenti violazioni delle norme statutarie; 

       c. mancato versamento della quota associativa per almeno tre anni consecutivi. 

Prima di procedere all’esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al Socio gli addebiti mossi, consentendogli facoltà di replica entro 20 giorni.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

        a. l’Assemblea dei Soci, 

        b. il Consiglio Direttivo, 

        c. il Presidente, 

        d. il Segretario, 

        e. il Tesoriere, 

        f. il Collegio dei Probiviri,  

        g. il Collegio dei Revisori. 

Art. 12 – CARICHE SOCIALI

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 13 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Hanno diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea ordinaria e straordinaria i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. E’ ammessa la rappresentanza per delega fino ad un massimo di 5 (cinque) deleghe per Socio.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori. Questi organi eleggono nel proprio seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il primo trimestre di ogni anno sociale per l’approvazione del rendiconto morale e finanziario e del bilancio preventivo. L’anno sociale coincide con l’anno solare.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente oppure quando almeno 1/5 dei Soci aventi diritto al voto ne facciano richiesta scritta e motivata; in quest’ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione, per la quale trova applicazione quanto disposto dall’art. 20 del presente Statuto.

  Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 11 (undici) eletti dall’Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente persone fisiche maggiorenni. 

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere e può affidare eventuali specifici incarichi ad altri Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso d’assenza dal Vicepresidente anziano. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 60 (sessanta) giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Al Consiglio Direttivo spetta di: 

       a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

       b. predisporre il programma di attività e relative previsioni di spesa, 

       c. predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

       d. deliberare sulle domande di nuove adesioni; 

       e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
          Soci, ivi compresa la determinazione delle quote associative annuali; 

       f. predisporre i regolamenti interni per il buon andamento dell’Associazione. 

Si decade da membri del Consiglio Direttivo dopo tre assenze consecutive ingiustificate. Prima di procedere all’esclusione, il Consiglio Direttivo contesterà l’addebito per iscritto all’interessato, consentendogli facoltà di replica entro 20 giorni. 

Art. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei Soci.

Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Famiglia Romagnola.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di entrambi, al Membro anziano.

Art. 16 – SEGRETARIO

Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri. Il Segretario predispone gli atti del Consiglio e della Presidenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, esegue gli atti necessari per le convocazioni e sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni.

Art. 17 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri; egli riscuote le quote, i contributi ed ogni altro credito sociale rilasciandone ricevuta, custodisce le somme e tiene l’inventario dei valori e dei beni di pertinenza dell’Associazione, tiene la contabilità delle entrate e delle uscite nonché dei crediti e debiti; predispone gli atti per la formazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

 Art. 18 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri; è presieduto dal Membro anziano e delibera a maggioranza. Resta in carica due anni e segue le scadenze del Consiglio Direttivo anche in caso di decadenza anticipata dello stesso.

Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti; è presieduto dal membro anziano. Il Collegio dei Revisori presenta all’Assemblea ordinaria la relazione annuale sul rendiconto economico-finanziario. Resta in carica due anni e segue le scadenze del Consiglio Direttivo anche in caso di decadenza anticipata dello stesso.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria con una maggioranza pari a 3/4 dei Soci ordinari (Art. 21 C.C.). In caso di scioglimento, l’Assemblea determinerà le modalità di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione ad un Ente Romagnolo avente fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento interno, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

 

 

NOTA

Il presente Statuto è stato Approvato all’unanimità nell’Assemblea straordinaria del 3/12/2004 e registrato il 6/12/2004 presso l’Ufficio delle Entrate Roma 5 - Serie 3, n. 103124.

L’Associazione è stata formalmente costituita con Atto Costitutivo redatto dal Notaio Otello Massimi in Roma il giorno 14 aprile 1977 (Rep. N. 8216, Atto n. 3592), alla presenza di:

Mattarelli on. Gino, Ravaglioli dott. Armando, Gatti prof. Giovanni, Bordandini prof. Iris, Tabanelli comm. Enor, Giunchi rag. Afro, Ercadi arch. Egisto, Casadio Rosa ved. Scattorin, Giunchi Liverani Gisella, Tabanelli Simonetta.

Il primo Consiglio Direttivo era costituito da:

Mattarelli on. Gino (Presidente), Gatti dott. Giovanni (Vice Presidente), Ravaglioli dott. Armando (Vice Presidente), Bordandini prof. Iris (Segretario), Ercadi arch. Egisto (Tesoriere), Borghi geom. Paolo, Bracci ing. Delio, Fabi prof. Angelo, Fiorentini Enzo, Selva dott. Gustavo, Tabanelli comm. Enor.

Il Collegio dei Probiviri era costituito da:

Vaudano dott. Francesco (Presidente), Fussi ing. Arnaldo, Leoni ing. Agostino (membri effettivi), Scattorin Rosa e Stacchini Ernesto (membri supplenti).

Il Collegio dei Revisori dei conti era costituito da:

Barocci Alvaro (Presidente), Giunchi comm. Afro, Melandri rag. Sante (membri effettivi), Pettini prof. Giorgio e Vernia dott. Luigi (membri supplenti).